Commissione di Garanzia per il Patrimonio Culturale

La riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo attuata con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 171 del 29 agosto 2014 (oggi Ministero della Cultura) ha portato alla creazione di un nuovo organo collegiale denominato Commissione regionale per il patrimonio culturale (CoRePaCu), i cui compiti sono elencati al comma 2 dell'articolo 39.

La Commissione per la Toscana, operativa da marzo 2015, è convocata e presieduta dal Segretario regionale con la funzione di Presidente, ed è composta dai Soprintendenti di settore e dal Direttore del Polo Museale regionale e può operare sia come Commissione di garanzia per il patrimonio culturale (CoGaPaCu) a seguito di richiesta di riesame (comma 3) sia come organo deliberante (comma 2).

La segreteria della Commissione è dotata di posta elettronica specifica: 

La Commissione  di garanzia per il patrimonio culturale (articolo 12 comma 1-bis del decreto-legge n. 83 del 31 maggio 2014, convertito  e modificato dalla legge  n. 106 del 29 luglio 2014), svolge le seguenti funzioni:

• la Commissione può riesaminare i pareri, nulla osta  o  altri atti  di  assenso  comunque  denominati   rilasciati   dagli   organi periferici del Ministero, entro il termine perentorio  di  10  giorni dalla ricezione dell'atto, che è trasmesso  in  via  telematica  dai competenti organi periferici del Ministero, contestualmente alla  sua adozione, anche  alle  altre  amministrazioni  statali,  regionali  o locali coinvolte nel procedimento; queste ultime possono chiedere  il riesame dell'atto entro 3 giorni dalla ricezione  dell'atto.  Decorso inutilmente il termine di 10 giorni di  cui  al  precedente  periodo, l'atto si intende confermato;
• qualora il riesame da  parte  della  Commissione  confermi  il dissenso espresso dagli organi periferici del Ministero  in  sede  di conferenza di servizi ai  sensi  dell'articolo  14-quater,  comma  1, della legge 7 agosto 1990, n. 241,  e  successive  modificazioni,  la decisione, ai sensi dell'articolo 14-quater, comma 2, delle legge  n. 241 del 1990, può  essere  rimessa  dall'amministrazione  procedente alla deliberazione del Consiglio dei ministri.

La Commissione è presieduta dal segretario  regionale,  che  la convoca anche in via telematica ed è composta dai soprintendenti  di settore, inclusi i dirigenti degli Istituti di cui  all'articolo  30, comma 2, lettera a), e  dal  direttore  del  polo  museale  regionale operanti nel territorio della Regione. Tale composizione è integrata con  i  responsabili  degli  uffici  periferici  operanti  in  ambito regionale quando siano  trattate  questioni  riguardanti  i  medesimi uffici.  La  partecipazione  alla  Commissione   costituisce   dovere d'ufficio  e  non  è  delegabile.  La  Commissione  è  validamente costituita con la presenza  di  almeno  la  metà  dei  componenti  e delibera a maggioranza dei presenti.
Le risorse umane e strumentali necessarie per  il  funzionamento delle  Commissioni  sono  assicurate  dai   rispettivi   segretariati regionali, senza nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza pubblica.