Istituti e luoghi della cultura

Gli istituti e i luoghi della cultura sono i musei, le biblioteche, gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali. Questa è la definizione secondo l'articolo 101 del Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio):

· il museo è "una struttura permanente che acquisisce, cataloga, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità di educazione e di studio"

· la biblioteca è "una struttura permanente che raccoglie, cataloga e conserva un insieme organizzato di libri, materiali e informazioni, comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio"

· l'archivio è "una struttura permanente che raccoglie, inventaria e conserva documenti originali di interesse storico e ne assicura la consultazione per finalità di studio e di ricerca"

· l'area archeologica è "un sito caratterizzato dalla presenza di resti di natura fossile o di manufatti o strutture preistorici o di età antica"

· il parco archeologico è "un ambito territoriale caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali, attrezzato come museo all'aperto"

· il complesso monumentale è "un insieme formato da una pluralità di fabbricati edificati anche in epoche diverse, che con il tempo hanno acquisito, come insieme, una autonoma rilevanza artistica, storica o etnoantropologica".

Gli istituti e i luoghi della cultura sono destinati direttamente al godimento pubblico, indipendentemente dalla proprietà (pubblica o privata). Se appartengono allo Stato o ad altri enti pubblici sono aperti al pubblico e offrono un servizio pubblico. Se appartengono a soggetti privati, e sono aperti al pubblico, svolgono un servizio privato di utilità sociale. L'apertura al pubblico di questi luoghi dipende dalla volontà del proprietario. L'articolo 104 prevede che possono essere visitabili da parte del pubblico, per scopi culturali, gli immobili di eccezionale interesse e le collezioni dichiarate di eccezionale interesse, o quelle che "per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali" presentano nell'insieme un eccezionale interesse storico o artistico. Nel caso degli immobili restaurati con contributi pubblici, l'apertura al pubblico è obbligatoria e avviene secondo modalità fissate, caso per caso, da accordi o convenzioni tra la proprietà e i Ministero (articolo 38).

Approfondimento

La fruizione pubblica dei beni culturali (cioè il godimento da parte della collettività) è uno dei "Principi" del Codice (articolo 1, comma 4 e articolo 102). La fruizione è la condizione  corretta di uso dei beni culturali e la finalità delle attività di tutela del patrimonio culturale. Attività, sia giuridiche che materiali, grazie alle quali le pubbliche amministrazioni (Stato, regioni, enti pubblici territoriali, enti e istituti pubblici), dopo aver individuato i beni culturali, garantiscono la loro protezione e conservazione per destinarli al pubblico godimento.

La fruizione è anche una delle finalità dell'attività di valorizzazione, che si realizza incoraggiando la conoscenza dei beni culturali, per promuovere lo sviluppo della cultura (come stabilisce l'articolo 9 della Costituzione).

Il Codice contiene anche il principio della cooperazione tra lo Stato, le regioni e gli altri enti locali nello svolgimento dei compiti e delle funzioni che riguardano i beni culturali (articoli 102, commi 4 e 5). Questa cooperazione avviene con accordi che la Legge 7 agosto 1990, n. 241 (articolo 15) prevede per lo svolgimento di attività di comune interesse. Con gli articoli 102 (commi 4 e 5), 112 (commi 4 e seguenti) e 115 del Codice sono indicati i modi con i quali lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono gestire insieme il patrimonio culturale regionale.

Accesso ai luoghi della cultura

L'ingresso agli istituti ed ai luoghi della cultura dello Stato può essere gratuito o a pagamento. È sempre gratuito alle biblioteche e agli archivi (senza distinzione di età) per finalità di lettura, studio e ricerca; è gratuito nei musei, parchi e aree archeologiche, complessi monumentali per tutti i cittadini appartenenti all'Unione Europea di età inferiore a 18 anni.

Le facilitazioni per l'ingresso (biglietto gratuito o ridotto) sono stabilite in modo da non creare discriminazioni tra i cittadini italiani e quelli degli altri Stati membri dell'Unione europea o di paesi non comunitari, purché offrano le stesse condizioni favorevoli ai cittadini italiani.

L'articolo 103 del Codice prevede i casi di ingresso libero e gratuito, i vari tipi di biglietti e i criteri per stabilire il prezzo; i modi per stampare, distribuire, vendere i  biglietti e incassare il prezzo, anche mediante convenzioni con soggetti pubblici e privati.

In Toscana il direttore del Polo museale della Toscana, che assicura sul territorio la fruizione e la valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura, i direttori delle Gallerie degli Uffizi, della Galleria dell’Accademia e del Museo Nazionale del Bargello, stabiliscono il prezzo dei biglietti di ingresso unici (ad un solo luogo della cultura), cumulativi (a più luoghi della cultura) e integrati (a mostre o ad altre manifestazioni culturali statali e non statali) ai musei di propria competenza, e ne stabiliscono gli orari di apertura.

Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono stabilire accordi per determinare l'importo di biglietti integrati di ingresso ai luoghi della cultura statali e non statali, a mostre o altre manifestazioni culturali statali e non statali.

Informazioni per le agevolazioni di ingresso:

https://www.beniculturali.it/agevolazioni

Ricerca luoghi della cultura per regione sul sito web del MiC

Ricerca luoghi della cultura anche sul sito della Regione Toscana
Sistema informativo georeferenziato
 della Regione Toscana