Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale (CoRePaCu)
La riorganizzazione del Ministero della cultura attuata con DPCM 57/2024 ha portato al trasferimento dei compiti dell'organo collegiale denominato Commissione regionale per il patrimonio culturale (CoRePaCu), compiti che erano svolti dai soppressi Segretariati regionali.
La Commissione per la Toscana, operativa da agosto 2025, è convocata e presieduta dal Soprintendente, arch. Antonella Ranaldi, con la funzione di Presidente, ed è composta da:
- Dott.ssa Angela Acordon, Soprintendente archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Lucca e Massa Carrara;
- Arch. Valerio Tesi, Soprintendente archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Pisa e Livorno;
- Arch. Gabriele Nannetti, Soprintendente archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo;
- Dott. Stefano Casciu, Direttore della Direzione regionale musei.
La Commissione può operare sia come organo deliberante sia come Commissione di garanzia per il patrimonio culturale (CoGaPaCu) a seguito di richiesta di riesame.
Si riporta l'articolo 39 del D.P.C.M. 171/2014 per la parte relativa alla CoRePaCu:
- La Commissione regionale per il patrimonio culturale è organo collegiale a competenza intersettoriale. Coordina e armonizza l'attività di tutela e di valorizzazione nel territorio regionale, favorisce l'integrazione inter- e multidisciplinare tra i diversi istituti, garantisce una visione olistica del patrimonio culturale, svolge un'azione di monitoraggio, di valutazione e autovalutazione.
- La Commissione svolge i seguenti compiti:
- a) verifica la sussistenza dell'interesse culturale nei beni appartenenti a soggetti pubblici e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi dell'articolo 12 del Decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio);
- b) dichiara, su proposta delle competenti Soprintendenze di settore, l'interesse culturale delle cose, a chiunque appartenenti, ai sensi dell'articolo 13 del Codice;
- c) detta, su proposta delle competenti Soprintendenze di settore, prescrizioni di tutela indiretta ai sensi dell'articolo 45 del Codice;
- d) autorizza gli interventi di demolizione, rimozione definitiva, nonché di smembramento di collezioni, serie e raccolte, da eseguirsi ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice, fatta eccezione per i casi di urgenza, nei quali l'autorizzazione è rilasciata dalla competente Soprintendenza, che informa contestualmente il segretario regionale;
- e) autorizza, su proposta del soprintendente, le alienazioni, le permute, le costituzioni di ipoteca e di pegno e ogni altro negozio giuridico che comporta il trasferimento a titolo oneroso di beni culturali, ai sensi degli articoli 55, 56, 57-bis e 58 del Codice;
- f) richiede alle commissioni provinciali, anche su iniziativa delle Soprintendenze di settore, l'adozione della proposta di dichiarazione di interesse pubblico per i beni paesaggistici, ai sensi dell'articolo 138 del Codice;
- g) adotta, su proposta del soprintendente e previo parere della Regione, ai sensi dell'articolo 138 del Codice, la dichiarazione di notevole interesse pubblico relativamente ai beni paesaggistici, ai sensi dell'articolo 141 del medesimo Codice;
- h) provvede, anche d'intesa con la Regione o con gli altri enti pubblici territoriali interessati e su proposta del soprintendente, alla integrazione del contenuto delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico relativamente ai beni paesaggistici, ai sensi dell'articolo 141-bis del Codice;
- i) esprime l'assenso del Ministero, sulla base dei criteri fissati dal Direttore generale Musei, sulle proposte di acquisizione in comodato di beni culturali di proprietà privata, formulate dagli uffici periferici del Ministero presenti nel territorio regionale, e sulle richieste di deposito di beni culturali formulate, ai medesimi uffici, da soggetti pubblici ai sensi dell'articolo 44 del Codice;
- l) esprime pareri sugli interventi da inserire nei programmi annuali e pluriennali e nei relativi piani di spesa, anche sulla base delle indicazioni degli uffici periferici del Ministero;
- m) concede l'uso dei beni culturali in consegna al Ministero, ai sensi degli articoli 106 e 107 del Codice;
- n) stipula, su proposta del soprintendente di settore, gli accordi di cui al comma 7 dell'articolo 96 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nell'ambito della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico.
Avverso i provvedimenti emessi è ammesso il ricorso amministrativo al Ministero della Cultura ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii.
Sono, inoltre, ammesse proposizioni di ricorso giurisdizionale ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.