Valorizzazione

La valorizzazione del patrimonio culturale statale è definita dall’articolo 6 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42) e  consiste nell’esercizio delle funzioni e nella disciplina di  tutte quelle attività volte a promuovere la conoscenza del patrimonio nazionale, assicurando ad ogni tipo di pubblico le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione.

La valorizzazione comprende, inoltre, finalità educative di stretto collegamento con il patrimonio, per migliorare le condizioni di conoscenza e, conseguentemente, la conservazione dei beni culturali e ambientali. Anche la promozione ed il sostegno di interventi di conservazione dei beni culturali rientrano nel concetto di valorizzazione.

In riferimento al paesaggio, la valorizzazione riguarda la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela, come pure la realizzazione di nuovi valori paesaggistici. Tutti questi interventi devono essere effettuati in forme compatibili con la tutela e in modo tale da non pregiudicarne le fondamentali esigenze.

La valorizzazione dei beni culturali si consegue mediante la costituzione e  l’organizzazione stabile di risorse, strutture o reti di comunicazione, come pure nella messa a disposizione di competenze tecniche, unite all’impiego di risorse finanziarie o strumentali finalizzate all'esercizio delle funzioni ed al conseguimento delle finalità prefissate, a cui possono concorrere, cooperare o partecipare anche soggetti privati.

Il Codice (art. 7) fissa i principi fondamentali in materia di valorizzazione del patrimonio culturale, nel rispetto dei quali le regioni esercitano la propria potestà legislativa.

Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali perseguono il coordinamento, l'armonizzazione e l'integrazione delle attività di valorizzazione dei beni pubblici.

Le attività di valorizzazione dei beni culturali di proprietà sia pubblica che privata, la qualità delle attività e le forme di gestione delle attività stesse (diretta o indiretta), sono definite dagli articoli da 111 a 115 del Codice.

In particolare l’articolo 112, comma 4, prevede la figura dell’accordo come forma di svolgimento delle attività di valorizzazione dei beni culturali e particolarmente come modalità di esercizio congiunto delle funzioni tra Stato, regioni e altri enti pubblici territoriali.

Federalismo Demaniale

I comuni, le province, le città metropolitane e le regioni possono chiedere il trasferimento di beni culturali appartenenti al demanio statale ai sensi del Decreto Legislativo 28 maggio 2010, n. 85, noto come norma che sancisce il c.d. Federalismo demaniale. La condizione del trasferimento è che ne sia garantita la massima valorizzazione funzionale (art. 1, comma 2).

Per l’ambito dei beni culturali, vale una speciale disposizione di federalismo demaniale comunemente nota come federalismo culturale (art. 5, comma 5 del D. Lgs. 85/2010 e circolare 18 del 18 maggio 2011 del Segretariato generale del Ministero).

Le parti (Demanio, Ministero, Ente territoriale interessato) pattuiscono e garantiscono l’obiettivo della massima valorizzazione previsto dall’art. 1 comma 2 del Decreto tramite l’accordo di valorizzazione culturale.
Il Protocollo di Intesa tra il Ministero e l’Agenzia del Demanio che definisce le linee procedurali è del 9 febbraio 2011 ed è pubblicato sul sito MiC. Sono esclusi dal federalismo quei beni culturali appartenenti al patrimonio culturale nazionale o che siano assoggettati al c.d. uso governativo  o altri particolari casi.

In Toscana la costituzione del Tavolo tecnico operativo generale risale al 4 marzo 2011.

L’accordo relativo al singolo bene culturale, messo a punto in specifici Tavoli tecnici operativi presso il Segretariato regionale, è corredato  in allegato dal programma di valorizzazione e dal piano economico finanziario per l’attuazione e la sostenibilità della conservazione e valorizzazione.

La procedura si conclude con l’atto di trasferimento, che è consequenziale e successivo all’accordo e deve intervenire entro 120 giorni da esso.

I beni trasferiti conservano la natura di demanio pubblico e restano integralmente assoggettati alla disciplina di tutela e salvaguardia del Codice dei Beni culturali e del paesaggio.

La Soprintendenza territorialmente competente verifica il rispetto delle prescrizioni e delle condizioni contenute negli accordi di valorizzazione e in caso di verificato inadempimento, è tenuta a darne comunicazione al Segretariato regionale e alla competente filiale territoriale dell’Agenzia del Demanio, ai fini dell’eventuale risoluzione di diritto dell’atto di trasferimento.

Elenco dei beni trasferiti (procedimenti di competenza di questo Segretariato - anni 2021-2023)

2023

- Isola d'Elba, Marciana Marina (LI), Torre degli Appiani

2022

- Campi Bisenzio (FI) - IMMOBILE: Ex Casa del Fascio
- Lastra a Signa (FI) - IMMOBILE: Ex Spedale di S. Antonio
- Isola d'Elba, Porto Ferraio (LI) - IMMOBILI: Forte Falcone, Porta a Mare e Punta della Linguella
- Torrita di Siena (SI) - IMMOBILE: Ex rifugio antiaereo

2021

- Barberino di Mugello (FI) - IMMOBILE: Ex Casa del Fascio
- Castiglione della Pescaia (GR) - IMMOBILE: Casa Ximenes
- Isola del Giglio (GR) - IMMOBILE: Rocca Pisana