Piani Paesaggistici

Artt. 135 e 143-145 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Il Codice dei beni culturali e del paesaggio ha recepito la Convenzione Europea del paesaggio, promossa dal Consiglio d’Europa e sottoscritta nel 2000, che riconosce al paesaggio un ruolo centrale nella formazione del benessere individuale e sociale e la necessità della sua salvaguardia, gestione e pianificazione.
L’articolo 135 del Codice dispone che lo Stato e le regioni assicurino la conoscenza, la salvaguardia, la pianificazione e la gestione del territorio in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che lo costituiscono; a tal fine, le regioni devono sottoporre a specifica normativa d’uso il territorio mediante piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico – territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, la cui elaborazione deve avvenire congiuntamente tra Ministero e regioni limitatamente ai beni paesaggistici.

I Piani riconoscono gli aspetti e i caratteri peculiari del territorio regionale, nonché le relative caratteristiche paesaggistiche, in base alle quali individuano e delimitano gli ambiti di paesaggio.
In riferimento a ciascun ambito il Piano predispone specifiche normative d’uso ai fini della tutela e della valorizzazione del paesaggio e attribuisce adeguati obiettivi di qualità, tenendo conto di esigenze specifiche. In particolare di conservare gli elementi costitutivi e le morfologie dei beni paesaggistici sottoposti a tutela, di riqualificare le aree compromesse o degradate, di assicurare il minor consumo del territorio, di individuare le linee di sviluppo urbanistico compatibili con le emergenze naturalistiche e gli insediamenti architettonici e archeologici che rivestano un valore testimoniale distintivo con particolare attenzione ai paesaggi rurali ed ai siti UNESCO.
Il contenuto del Piano comprende la ricognizione dei beni di interesse paesaggistico, sia oggetto di provvedimenti ministeriali o regionali sia tutelati per legge ai sensi dell’articolo 142, per i quali si determinano le specifiche prescrizioni d’uso per assicurare la conservazione dei valori da essi espressi. Il Piano può individuare ulteriori immobili ed aree da sottoporre a tutela o ulteriori contesti da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia o utilizzazione.
Il Piano può prevedere misure di coordinamento con gli strumenti di pianificazione territoriale e di settore, nonché con i piani, programmi e progetti nazionali e regionali di sviluppo economico. Le previsioni del Piano sono vincolanti per gli strumenti urbanistici e prevalenti sulle eventuali disposizioni difformi contenute negli strumenti della pianificazione urbanistica.

Gli enti locali territoriali conformano o adeguano i propri strumenti urbanistici e territoriali alle previsioni del Piano, entro i termini previsti per legge e secondo le procedure stabilite dalla regione, che è tenuta ad assicurare la partecipazione degli organi ministeriali.

Il Piano paesaggistico della Toscana

La Regione Toscana ed il Ministero hanno deciso di elaborare in maniera congiunta lo statuto e il piano di indirizzo territoriale, sottoscrivendo il Protocollo di intesa 23 gennaio 2007 (allegato).

Come stabilito nel Protocollo di intesa e nei relativi Disciplinari di attuazione, la Regione Toscana ed il Ministero, in data 11 aprile 2015,  hanno sottoscritto l’Accordo dell'11 aprile 2015 (allegato).

Gli elaborati del piano sono scaricabili dalla pagina web predisposta dalla Regione Toscana: http://www.regione.toscana.it/-/piano-di-indirizzo-territoriale-con-valenza-di-piano-paesaggistico

Per lo svolgimento della Conferenza Paesaggistica nelle procedure di conformazione o adeguamento degli strumenti della pianificazione territoriale, la Regione Toscana ed il Ministero hanno sottoscritto l'Accordo del 16 dicembre 2016 (allegato).